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10 GIUGNO 2026
INPS.it - Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti. Chiarimenti

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

1. Premessa

Con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026 sono state fornite nuove indicazioni in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esenti dall’IRPEF anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati. 

2. Vittime del dovere ed equiparati a vittime del dovere

Il riconoscimento dell’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici in argomento è subordinato alla presentazione di una domanda di pensione o di ricostituzione documentale per esenzione fiscale, nella quale l’interessato deve dichiarare di essere vittima del dovere o equiparato e indicare gli estremi del relativo decreto di riconoscimento dello status.

Nel caso in cui il trattamento pensionistico si trasformi in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende su tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti e su quelli eventualmente maturati o liquidati successivamente in favore del superstite, sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa riconosciuto vittima del dovere o equiparato a vittima del dovere.

A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso di un orfano titolare della pensione di reversibilità del padre, vittima del dovere o soggetto equiparato a vittima del dovere, sulla quale trova applicazione il beneficio fiscale previsto dalla normativa.

Nel momento in cui il beneficiario matura un autonomo diritto a un trattamento pensionistico diretto, tale beneficio non può più essere applicato, poiché egli non è più titolare, in qualità di superstite, del trattamento pensionistico derivante da vittima del dovere o soggetto equiparato a vittima del dovere.

Analogamente, nei confronti del coniuge superstite della vittima del dovere o del soggetto equiparato a vittima del dovere, il beneficio fiscale in argomento si applica alle pensioni dirette già riconosciute e a quelle eventualmente maturate o liquidate successivamente, purché permangano i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti.

3. Familiari superstiti delle vittime del dovere o di soggetti equiparati alle vittime del dovere

L’interessato deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere e indicare gli estremi del provvedimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R.28 luglio 1999, n. 510.

Per l’accertamento della sussistenza dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei relativi dati.

4. Prime liquidazioni e ricostituzioni

La procedura per consentire la presentazione della richiesta di esenzione fiscale sulla domanda di pensione è in corso di aggiornamento.

In attesa della relativa implementazione è possibile presentare, per tutti i trattamenti pensionistici, la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.

Le domande in argomento possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “> “Variazione pensione” > “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge.

5. Gestione del contenzioso

Le Strutture territoriali dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 11 del “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 48 del 17 maggio 2023) definiscono in autotutela i ricorsi amministrativi giacenti qualora ricorrano i requisiti di cui al presente messaggio.

Il ricorso amministrativo definito in autotutela equivale a domanda di ricostituzione per l’anno 2026 per l’applicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si precisa inoltre che, qualora il ricorso riguardi anche la defiscalizzazione degli anni d’imposta antecedenti al 2026, l’interessato deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, come precisato nella citata circolare n. 51/2026.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

Tratto da Inps.it

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