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17 OTTOBRE 2012
Considerazioni riguardanti il disegno di legge di stabilità

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Apprendiamo il fatto che l’appello inviato dalla nostra Associazione al Governo, in particolare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (comunicato stampa del 10-10-2012 http://www.vittimedeldovere.it/inevidenza.php?id=547), sia stato accolto, eliminando nel testo definitivo del Disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, la tassabilità Irpef delle pensioni e delle indennità di invalidità, annunciata inizialmente nel comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 49/2012 del 9 ottobre 2012. Tuttavia l’art. 12, comma 17 abroga il riconoscimento dell’esenzione dall’IRPEF delle pensioni di guerra e degli altri redditi indicati nell’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in capo ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

( Disegno di legge di stabilità http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/def.pdf)

Questa imposizione interesserà le pensioni di guerra, comunque denominate, le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare. La stessa previsione riguarderà le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali e le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio (Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989).

A tal proposito l’Associazione intende ricordare che, ai sensi dell’art. 5 Legge 8 agosto 1991, n. 261, "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto (Testo materia di Pensioni di Guerra), per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".

La natura risarcitoria delle somme percepite imporrebbe l’esenzione da qualsiasi tassazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR, poiché non hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, ma sono elargite in segno di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto e per espressa previsione normativa sono escluse da tassazione le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, anche se elargite in sostituzione e per la perdita di redditi.

Appare evidente che il riconoscimento del valore dei Servitori dello Stato e la vicinanza alle Vittime di Guerra, cede il passo alle valutazioni di cassa.

L’Associazione promuoverà in sede parlamentare idonee richieste di emendamento della suddetta previsione normativa, ritenendo ingiusta la tassazione di somme risarcitorie riconosciute a favore delle Vittime di Guerra e di pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia ovvero di soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare.

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione di Volontariato Onlus Vittime del Dovere

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