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06 FEBBRAIO 2026
COMUNICATO STAMPA - DECRETO-LEGGE SICUREZZA - UNA VITTORIA STORICA PER L’ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE - OTTENUTI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E PERMESSI LAVORATIVI

L’Associazione Vittime del Dovere esprime grande soddisfazione per un risultato di straordinaria importanza, frutto di un lungo e costante lavoro di sensibilizzazione, confronto e dialogo istituzionale.

Il Decreto-Legge Sicurezza, il cui testo è stato approvato oggi in sede di Consiglio dei Ministri e reso pubblico nei testi ufficiali, recepisce il testo normativo elaborato e condiviso dall’Associazione Vittime del Dovere, trasformando in disposizioni di legge tutele attese da anni dalle Vittime del Dovere, dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dai loro familiari.

Si tratta di un passaggio storico, non di un annuncio di principio, ma dell’ingresso in un provvedimento di immediata efficacia di norme chiare, vincolanti ed esigibili, capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone.

Art. 27. (Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. Alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all’80 per cento, nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell’invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell’ambito delle facoltà assunzionali dell’amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente.

6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 24 ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

Il Decreto-Legge introduce con l’art 27 una disciplina espressa e organica in materia di collocamento mirato, riconoscendo in modo inequivocabile il diritto all’inserimento lavorativo delle Vittime e dei familiari aventi titolo attraverso programmi di assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni. Tali programmi dovranno essere attuati nel rispetto delle facoltà assunzionali vigenti, delle qualifiche, dei titoli di studio e delle professionalità possedute, superando definitivamente le incertezze applicative che per anni hanno reso questo diritto solo formale.

La norma chiarisce inoltre l’estensione del collocamento obbligatorio ai familiari dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, risolve nodi interpretativi che avevano generato disomogeneità e contenzioso e introduce obblighi di trasparenza e monitoraggio a carico delle amministrazioni, accompagnati da conseguenze specifiche in caso di inadempimento. In questo modo, il diritto al lavoro viene finalmente reso concreto ed effettivo.

Accanto a ciò, il Decreto-Legge riconosce una tutela di civiltà fondamentale, introducendo il diritto a permessi di lavoro retribuiti, validi anche ai fini previdenziali, per consentire alle Vittime del Dovere e ai familiari superstiti di partecipare a iniziative pubbliche, istituzionali e scolastiche dedicate alla memoria, alla legalità e al sacrificio di chi ha servito lo Stato. Un riconoscimento che tiene conto delle conseguenze fisiche, psicologiche e sociali che molte persone affrontano quotidianamente e che restituisce dignità a un impegno civile spesso svolto a titolo personale.

L’Associazione desidera esprimere un sentito ringraziamento al Governo e in particolare al Ministro dell’Interno, al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro della Difesa, per l’attenzione dimostrata e per la disponibilità all’ascolto che ha consentito di tradurre istanze storiche in norme concrete.

Un riconoscimento particolare e sentito è rivolto al Prefetto Paolo Formicola, Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno, al Dott. Francesco Radicetti, Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la Pubblica Amministrazione e al Generale Luca De Marchis, Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa per il contributo tecnico-istituzionale, la sensibilità e la costante interlocuzione che hanno accompagnato questo percorso e reso possibile il risultato raggiunto.

Si tratta di un grande successo, scaturito da uno straordinario lavoro di collaborazione tra il nostro Ufficio legale e gli Uffici legislativi dei Ministri competenti” commenta il Presidente Emanuela Piantadosi “Un risultato atteso da molto tempo, che giunge in giorni particolarmente difficili, segnati da un clima di incomprensibile odio e violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle loro famiglie, nonostante un servizio quotidiano svolto con generosità, professionalità e umiltà al servizio della Nazione. Con questo provvedimento viene finalmente resa effettiva una tutela a lungo disattesa: l’interpretazione autentica introdotta consentirà di facilitare concretamente il diritto all’assunzione dei familiari delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Un diritto che, da oggi, potrà tradursi in lavoro e dignità per chi ha sacrificato gli affetti più cari nell’interesse della collettività e dello Stato.”

L’Associazione continuerà a seguire con attenzione l’iter di conversione del Decreto-Legge e a vigilare sull’attuazione delle disposizioni, nella convinzione che sia stato compiuto un passo decisivo verso una tutela più giusta, effettiva e rispettosa delle Vittime del Dovere.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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