Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
I nostri comunicati
13 DICEMBRE 2022
COMUNICATO AI SOCI “Aggiornamento sulle attività parlamentari dell’Associazione Vittime del Dovere Proposte emendative presentate nella Legge di Bilancio 2023 (A.C. 643 – bis Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)”

Care Socie e cari soci,
si rende noto che la nostra Associazione nelle scorse settimane ha fatto pervenire a tutti i gruppi parlamentari e ai capigruppo della Camera dei Deputati una decina di emendamenti relativi a varie tematiche riferibili alle Vittime del Dovere: completa equiparazione, esenzione fiscale di ogni beneficio, incremento delle borse di studio, tutela del diritto al collocamento obbligatorio, istituzione della giornata in memoria delle Vittime del Dovere, concessione di una onorificenza, promozione della legalità e tavolo di lavoro per le vittime.
Alcuni dei Parlamentari, che hanno ricevuto la nostra relazione, si sono fatti promotori del nostro appello e di seguito riportiamo gli emendamenti presentati inerenti alle Vittime del Dovere:

  • 63.4. Iezzi, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
    Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
    2-bis. 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al numero 1), le parole: «se a carico» sono soppresse;
    b) il numero 2) è soppresso.
    2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
    Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, rifinanziamento del Fondo per le misure antitratta ed elargizioni a favore delle vittime del dovere.
  • 112.01. Graziano, Fassino.
    Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
    Art. 112-bis (Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)
    1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere>>;
    b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
    <<1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito>>.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    3. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  • 112.02. Graziano, Fassino.
    Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
    Art. 112-bis (Borse di studio per le vittime del dovere)
    1. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
    2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
    3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  • 112.03. Graziano, Fassino.
    Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
    Art. 112-bis (Collocamento mirato per le vittime del dovere)
    1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16- bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
    2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 466 del 1980, della legge n. 266 del 2005 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
    3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
    4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
    (Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
  • 123.02. De Corato, Gardini, Maiorano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
    Art. 123-bis.
    1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;
    b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
    «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito».
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    3. Gli interventi sono finanziati nel limite di 10 milioni di euro annui.
    Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
  • 123.03. De Corato, Gardini, Maiorano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
    Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
    Art-123 bis
    1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
    2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
    3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.
    (Inammissibile per estraneità di materia)

Ringraziamo sentitamente per la sensibilità e l’attenzione riservata alle legittime istanze delle Vittime del Dovere: On. Giovanni Luca Cannata (FDI), On. Vanessa Cattoi (Lega), On. Riccardo De Corato (FDI), On. Piero Fassino (PD), On. Rebecca Frassini (Lega), On. Elisabetta Gardini (FDI), On. Carmen Letizia Giorgianni (FDI), On. Stefano Graziano (PD), On. Alberto Luigi Gusmeroli (Lega), On. Igor Iezzi (Lega), On. Ylenja Lucaselli (FDI), On. Giovanni Maiorano (FDI), On. Andrea Mascaretti (FDI), On. Nicola Ottaviani (Lega), On. Andrea Tremaglia (FDI).

Alleghiamo l’ultimo estratto degli emendamenti nonché ultima seduta della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati del 10 dicembre scorso, in attesa della prossima trattazione.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sull’esito della discussione, prevista per domani 14 dicembre.

Con i migliori saluti
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.