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11 OTTOBRE 2016
COMUNICATO STAMPA - SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA NELLA CAUSA C-601/14 Emessa in data 11.10.2016

“L’Italia è venuta meno all’obbligo incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 in quanto non garantisce sempre un indennizzo adeguato alle lesioni subite dalle vittime di reati dolosi violenti, in particolare nel caso di vittima di un delitto commesso nel territorio italiano sia cittadina di un altro Stato dell’Unione”

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa all’esito della causa C-601/14 ha dichiarato “che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 “
La vicenda inizia presso la Corte di Giustizia Europea il 22 dicembre 2014, quando la Commissione Europea ha contestato allo Stato italiano l’inadempimento degli obblighi di cui alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; in particolare, la presunta violazione riguardava l’assenza di un sistema generale di indennizzo per le vittime di qualsiasi tipo di reato intenzionale violento commesso all’interno del territorio italiano.

Quella direttiva aveva, ed ha, lo scopo di prevedere «norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali» facilitando le vittime di reato nell’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere e avvalendosi dei sistemi di indennizzo dei vari Stati membri.

Pertanto la Commissione il 22 dicembre 2014 propone ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea, contestando il fatto che l'Italia avesse violato l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE, poiché aveva omesso di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio.

In base a quella norma, infatti, «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

L'esecutivo, infatti, sostiene che l'Italia, non avendo creato un sistema generale d'indennizzo in grado di coprire tutte le tipologie di reati dolosi violenti nelle situazioni transfrontaliere (quali lo stupro, le gravi aggressioni di natura sessuale, gli omicidi, le lesioni personali gravi e, in linea generale, qualsiasi reato che non rientri nell'ambito di applicazione delle 'leggi speciali’ è venuta meno agli obblighi che ha, in forza del diritto dell'Unione.

Con la sentenza di oggi, la Corte sottolinea che il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva richiede il rispetto del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza per quanto riguarda l'accesso all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere. Essa aggiunge che in tali situazioni la direttiva impone altresì ad ogni Stato membro di adottare, al fine di tutelare la libera circolazione delle persone nell'Unione, un sistema nazionale che garantisca un livello minimo di indennizzo equo ed adeguato per le vittime di qualsiasi reato doloso violento commesso nel suo territorio.

Gli Stati membri dispongono, in linea di principio, della competenza a precisare la portata della nozione di reato doloso violento nel loro diritto interno. Tuttavia, essi non possono limitare il campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati dolosi violenti.

La Corte conclude dichiarando che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure necessarie, al fine di garantire l'esistenza nelle situazioni transfrontaliere di un sistema di indennizzo delle vittime di qualsiasi reato doloso violento commesso sul proprio territorio, non ha correttamente trasposto la direttiva.

Confidiamo che lo Stato italiano provveda quanto prima, con apposita riforma di legge, ad adempiere a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.

La nostra Associazione non mancherà di evidenziare e sottolineare nell’immediatezza ai rappresentanti istituzionali e di Governo l’importanza di questa lapidaria sentenza, considerando peraltro che la stessa interessa direttamente le Vittime del Dovere colpite da azioni criminose.

Ricordiamo infine che la proposta di legge A.S. 1715 “Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo”, che la nostra Associazione aveva chiesto di presentare al Sen. Aldo Di Biagio e a numerosi parlamentari di varie aree politiche, attualmente in fase di trattazione presso la V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, potrebbe ottenere, con questa notizia, adeguato sostegno e rinnovato slancio alla ripresa dell’iter parlamentare.

Emanuela Piantadosi Presidente Associazione Vittime del Dovere

Allegati:

Sentenza C-601/14

Corte di giustizia dell’Unione europea - COMUNICATO STAMPA n. 109/16

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