Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Atti parlamentari
Il conseguimento di importanti traguardi legislativi ci ha fornito lo stimolo per proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio al fine di sensibilizzare Istituzioni e le varie forze politiche riguardo alla tutela dei diritti degli invalidi e dei familiari delle Vittime.
Forti del sostegno di quanti si sono dimostrati più attenti alle legittime istanze delle Vittime, siamo riusciti a proporre interrogazioni parlamentari, ordini del giorno, interpellanze parlamentari emendamenti nonché proposte e progetti di legge.
Il nostro impegno e la nostra elevata rappresentatività vengono riconosciuti ormai a livello parlamentare anche grazie agli inviti presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato per fornire pareri nel corso di audizioni formali o informali.
19 FEBBRAIO 2008
Emendamento al testo di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

A.C. 3324-A
EMENDAMENTI
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Relatori: ANGELO PIAZZA (per la I Commissione) e PIRO (per la V Commissione)
N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2008

Omissis

ART. 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:

Art. 51-quater. - (Misure in favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti). - 1. Al fine della totale ed immediata equiparazione delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e precisamente dal 3 agosto 2004. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
2. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 3 agosto 2004».
3. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inoltre erogati i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, già percepiti dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a decorrere dal 10 gennaio 1998. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
4. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Presidente della Repubblica durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
51-ter. 030. Ascierto.

Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:

Art. 51-quater. - (Misure in favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti). - 1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2 e agli articoli da 6a 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono applicati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, a decorrere dal 3 agosto 2004.
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 105, le parole: «A decorrere dal lo gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 3 agosto 2004».
3. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 1o gennaio 1998, i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, percepiti dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del «Fondo per la legalità» istituito dall'articolo 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
51-ter. 032. Ascierto.

 

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