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07 OTTOBRE 2021
Poliziapenitenziaria.it - Vittime del Dovere: Corte Cassazione si pronuncia su ambito operatività del rischio collegato

Possono essere considerati vittime del dovere anche coloro che in supporto ai colleghi nell’operazione possono subire un danno, anche gravissimo

Vittime del Dovere: Corte Cassazione si pronuncia su ambito operatività del rischio collegato

La Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza emessa all’esito di un giudizio patrocinato dall’Avvocato Andrea Bava, socio onorario e avvocato di riferimento della Associazione Vittime del Dovere, si è pronunciata ancora sul tema delle Vittime del Dovere.

In particolar modo la Corte ha condiviso la tesi del professionista, rigettando la diversa posizione ministeriale, secondo cui sono Vittime del Dovere ai sensi dell’ art. 1 della Legge 266/2005 anche tutti coloro che sono impegnati in operazioni collegate o connesse alle sei attività specifiche enumerate nel comma 563, ossia contrasto criminalità, ordine pubblico, vigilanza infrastrutture civili e militari, operazioni di soccorso, attività di tutela della pubblica incolumità nonché, azioni in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.

Infatti, spiega la Cassazione, molto spesso le operazioni di contrasto alla criminalità, così come quelle di soccorso e tutte le altre normativamente tutelate, constano in una serie di azioni complesse e spesso coordinate che richiedono il coinvolgimento di più persone.
Coloro che sono impegnati in tali attività, con vari incarichi, sono compartecipi della medesima operazione e pertanto sono esposti al medesimo pericolo previsto dalle norme poste a salvaguardia delle Vittime del Dovere.

Pertanto la Corte di Cassazione, nel ribadire che le fattispecie rientranti “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità” – regolate dall’art. 1 comma 563 della Legge 266/2005 – non richiedono una specifica ed ulteriore prova dei pericoli incombenti sulla Vittima, conferma che anche il danno subito nelle fasi connesse, coordinate o conclusive delle operazioni, ricade nel rischio tutelato dalla norma.

Questo consente di considerare Vittime del dovere, non solo coloro che direttamente compiono l’azione specifica di contrasto alla criminalità o l’azione di soccorso, ma anche coloro che in supporto ai colleghi, nell’operazione complessivamente intesa, possono subire un danno, anche gravissimo.

“Ringrazio ancora una volta l’Avvocato Andrea Bava il quale, grazie alla sua profonda conoscenza della normativa e alla spiccata sensibilità verso le problematiche delle Vittime del Dovere, ci consente di ristabilire i confini della normativa, di cui troppo spesso vengono eccessivamente ridotti i margini di applicabilità” dichiara il Presidente Emanuela Piantadosi.

Fonte: ufficio stampa vittime del Dovere

Tratto da Poliziapenitenziaria.it

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