Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Riportiamo alcune disposizioni normative riguardanti le Vittime del Dovere
La legislazione in materia di Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata è complessa, stratificata e interessa variegati ambiti giuridici.
Inoltre la normativa in materia è soggetta a interferenze regolamentari e interpretative che ne influenzano e modificano la portata.
Tra le varie attività l’Associazione ha fornito supporto anche al Tavolo Tecnico delle Vittime del Dovere, operante dapprima presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e poi presso il Ministero dell’interno, e considerato una sede di consultazione, coordinamento e raccordo tra le amministrazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle Vittime del Dovere, con lo scopo di trovare una soluzione alle problematiche e alle difficoltà applicative relative all’attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.
Grazie ad un costante impegno, l’Associazione è riuscita nell’ultimo decennio a coinvolgere tutte le forze politiche delle diverse aree parlamentari sul tema delle Vittime del Dovere, ottenendo concreti provvedimenti legislativi.
A questi si aggiungono le proposte di legge ad oggi presentate su istanza dell’Associazione:
  • Proposta di Legge A.C. 4138 “Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l’uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale” del 9 maggio 2011 stilata dall’ On. Davide Cavallotto;
  • Proposta di Legge A.S. 3196 “Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere” del 23 maggio 2012 stilato dalla Sen. Maria Alessandra Gallone;
  • Proposta di legge “Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” – DDL 1715 - stilato dal Senatore Aldo Di Biagio;
  • Proposta di legge “Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” - DDL 876 - stilato dal Senatore Gianmarco Corbetta.
L’Associazione si impegna ad intervenire a livello legislativo al fine di rendere effettivi i diritti ad oggi riconosciuti, di ottenere la completa equiparazione tra vittime e di vigilare affinchè le normative che si susseguono nel tempo risultino rispettose delle Vittime.
28 DICEMBRE 2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
(GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

Vigente al: 1-1-2016

ART 1 COMMA 255
A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' incrementata di 250.000 euro annui.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E LE VITTIME DEL TERRORISMO

La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) all’art.1, commi 163, 164 e 165 ha disposto le seguenti norme interpretative a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari:

Art.1
Omissis

163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

OMISSIS

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