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09 DICEMBRE 2025
Approfondimento dell' Avv. Andrea Bava, socio onorario dell' Associazione Vittime del Dovere, sulla risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 dicembre 2025 - Quando il Fisco sposa il buonsenso

In data 4 dicembre 2025 si è verificato un piccolo miracolo: come un inaspettato regalo di Natale in anticipo l’Agenzia delle Entrate ha diramato una Risoluzione (sostanzialmente, una circolare esplicativa) che giunge a definire una questione che negli ultimi anni ha impegnato Avvocati, Patronati, Associazioni e soprattutto Cittadini, ossia quella del regime fiscale delle pensioni di pertinenza di Vittime del dovere (ossia generalmente militari e tutori dell’Ordine feriti ammalatisi in situazioni di rischio “maggiorato” rispetto a quello ordinario, e dunque dotati di un a qualche forma di invalidità permanente) o dei superstiti di coloro che in tali cointesti abbiano perso la vita.

Poiché per legge le Vittime del dovere (o i loro superstiti) sono destinatari di una normativa tendenzialmente estensiva dei benefici già attribuiti alle Vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, era stata salutata con grande soddisfazione l’estensione, ormai avvenuta quasi 9 anni fa, del beneficio della esenzione dalla imposizione fiscale delle pensioni delle Vittime (o loro superstiti) di cui già le Vittime del terrorismo erano destinatari fin dal 2004.

La norma estensiva, a rigore, era assolutamente chiara, o almeno così essa poteva sembrare esaminandola con occhio sereno , destinando essa appunto, a decorrere dal 2017, il beneficio della esenzione dalla imposizione  fiscale a tutte le pensioni erogate alle vittime del dovere e loro susperstiti.

Tutto bene? Per niente. Poiché, come è noto, le pensioni vengono pagate dall’Inps, che dunque funge anche da sostituto di imposta trattenendo l’imposizione fiscale sulle pensioni tassate, accadeva l’inaspettato.

l’Inps reagiva alla normativa emanando un Messaggio INPS (3274/17) che leggeva la norma ritenendola riservata   alle sole pensioni erogate “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato... prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento” ossia, in sostanza,  opinando che solo le pensioni che trovassero una causa giuridica nell’evento  (ossia, in sostanza, le pensioni privilegiate ricollegabili anche per gravità al titolo giuridico di spettanza della pensione) pensione fossero esenti.

In questo modo, una grande quantità di pensioni erogate a vittime del dovere o loro superstiti rimanevano tassate dall’Inps. Non solo: immediatamente Agenzia delle Entrate recepiva l’interpretazione di Inps, respingendo conseguentemente le istanze di rimborso che i poveri pensionati si erano affrettati a presentare per cercare di rimediare alla paradossale situazione, e ciò… perché lo aveva detto l’Inps!

In realtà, è chiaro che quello che si era andato a creare era un vero cortocircuito giuridico e fiscale, poiché deve essere Agenzia Entrate, e non Inps, a interpretare le norme tributarie.

In ogni caso, da tale momento si è verificata una situazione di confusione che è perdurata per diversi anni, durante i quali in particolare la Associazione Vittime del Dovere ha cercato di sollecitare, sensibilizzare, ispirare Inps e Agenzia delle Entrate, nel contempo presentando fior di emendamenti agli organi legislativi onde possibilmente far chiarire ciò che in realtà era già chiarissimo, salvo che per Inps e (a strascico) Agenzia delle Entrate.

L’Italia è l’Italia e dunque, come spesso accade, ciò che dovrebbe essere concesso di diritto può essere ottenuto solo reagendo nelle aule di Tribunale.

L’Associazione Vittime del dovere, mentre da una parte cercava di convincere con le buone maniere  a rivedere un orientamento assurdo dall’altra indirizzava i propri soci a far valere le proprie ragioni nella sede giudiziaria, iniziativa peraltro non semplice anche per la complessità della organizzazione giudiziaria che per risolvere un problema così apparentemente semplice richiede una complessa attività in diverse sedi: da una parte per recuperare l’imposizione ingiustamente subita è necessario procedere davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (che altro non sono che le vecchie Commissioni Tributarie cui è stato cambiato nome), con istanze di rimborso e relativi contenziosi da rinnovare anno per anno;  invece,  per “convincere” Inps a smettere di tassare le pensioni è necessario rivolgersi al Giudice del relativo rapporto pensionistico, ossia il Tribunale Ordinario per le pensioni dei dipendenti privati (ad esempio, la pensione da lavoro della vedova della vittima del dovere, anche essa da esentare) e la Corte dei Conti per le pensioni dei pubblici dipendenti.

E’ dunque con pazienza che questo complesso e macchinoso contenzioso ha cominciato a diffondersi, in verità all’inizio con alterna fortuna, stante la novità della materia e la a volte non adeguata attenzione da parte di qualche Corte Tributaria o Corte dei Conti.

Peraltro, la calma è la virtù dei forti, ma la perseveranza lo è di chi sa di avere ragione, e dunque, nell’estate 2024, con una serie di sentenze (il sottoscritto ha l’onore di avere ottenuto le prime tre sentenze in ordine di tempo) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si pronunciava neo confronti di Agenzia dele Entrate confermando quello che in verità era chiaro fin dall’inizio: l’ esenzione Irpef  spetta a tutte le pensioni che siano erogate a vittime del dovere (anche con un solo punto di invalidità) e superstiti di vittime decedute.

A questo punto, la situazione ha cominciato a cambiare poiché anche i giudici che fino a quel momento avevano tentennato hanno cominciato a affrontare la situazione sotto un’altra prospettiva, giungendosi anche al ribaltamento delle sentenze che in primo grado avevano respinto la domanda.

Tuttavia, è servito ancora più di un anno ad Agenzia delle Entrate a capire che non aveva senso insistere, ed a costringere ad impugnare dinieghi o silenzi rifiuti.

Ciò, appunto, fino al 4 dicembre 2025, quando anche l’ultima resistenza è caduta, con la risoluzione 68 emanata lo stesso giorno che, sventolando finalmente una virtuale bandiera bianca fiscale, ha posto fine alla situazione dando finalmente sfogo al diritto generalizzato al rimborso.

Tutto finito? Purtroppo no; infatti, per ora  Inps  non ha manifestato alcuna reazione alla invero recentissima presa di posizione della Agenzia delle Entrate, e dunque continua imperterrita a trattenere una bella fetta di pensione.

Siamo ormai a fine anno e dunque converrà attendere la presa di posizione che all’inizio di gennaio Inps assumerà in occasione della circolare di inizio anno che usualmente interviene a chiarire l’orientamento che verrà adottato per le varie tematiche spinose; l’anno scorso tale circolare strenuamente respinse ogni apertura; chissà che invece nel 2026, dopo il regalo prenatalizio di Agenzia Entrate, le Vittime del dovere e loro superstiti non trovino nella calza della Befana la concessione  da parte dell’Inps della cessazione delle trattenute fiscali non dovute.

Quel che è certo che se ciò non dovesse avvenire l’Associazione Vittime del dovere continuerà a supportare i propri soci sia, da una parte, premendo sull’Istituto Previdenziale per fargli capire la situazione, sia, dall’altra, aiutando i propri soci a farsi valere in tutte le sedi.

Perché il problema non è se Inps cederà, ma solo quando ciò accadrà.

Avv. Andrea Bava

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