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17 GIUGNO 2025
COMUNICATO STAMPA - Tutelare chi ci protegge: una proposta di legge per l’assistenza legale integrale agli operatori della sicurezza

L’iscrizione nel registro degli indagati dei due agenti della Squadra “Falchi” di Taranto, intervenuti per fermare i responsabili dell’uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica una verità scomoda: chi serve lo Stato rischia non solo la vita, ma anche di dover affrontare da solo i costi morali, giuridici ed economici di un processo.

Per questo motivo l’Associazione Vittime del Dovere chiede al Governo, ai Parlamentari e a tutte le componenti del panorama politico di dare seguito alla nostra Proposta di legge riguardante l’assistenza legale integrale, diretta a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria e alla Polizia locale, quando indagati o imputati per fatti connessi al servizio, in particolare in contesti ad alto rischio: ordine pubblico, operazioni di sicurezza, emergenze e pubblico soccorso, contrasto alla criminalità.

La proposta nasce da un principio semplice, ma troppo spesso disatteso: coloro che mettono a repentaglio la propria vita e la propria incolumità per proteggere gli altri devono essere protetti dallo Stato.

Il testo, redatto dall’Ufficio Legale dell’Associazione con la consulenza in materia penale dell’Avv. Sergio Bellotti, prevede la copertura integrale delle spese legali a carico dello Stato, sin dall’inizio del procedimento, senza necessità di anticipi da parte dell’interessato, con pagamento diretto al legale scelto dal dipendente e con obbligo di restituzione delle somme solo in caso di condanna definitiva.

È prevista l’applicazione anche ai familiari del personale deceduto, e il coordinamento con la normativa esistente, tra cui l’art. 22 della Legge 80/2025, con prevalenza della disciplina più favorevole.

Dietro ogni uniforme c’è una persona che ogni giorno affronta pericoli reali. Quando le conseguenze del servizio diventano tragedia, parliamo di Vittime del Dovere.

Ma quando il prezzo è un’indagine, un processo, una spesa che grava su chi ha solo fatto il proprio dovere, lo Stato non può restare in silenzio.

L’Associazione ritiene che chi serve la Repubblica con coraggio e lealtà non può essere lasciato solo, né moralmente né materialmente.

Questa proposta è un segno di civiltà giuridica e di rispetto per chi indossa la divisa e si preoccupa della sicurezza altrui.

Nella sparatoria del 12 giugno scorso, gli agenti hanno agito per salvaguardare la collettività, fermando una fuga armata che aveva già lasciato un eroico carabiniere tragicamente ucciso. Eppure, ora i poliziotti devono affrontare un’indagine con l’accusa di omicidio colposo. Non si discute l’operato della Magistratura, ma si chiede che lo Stato garantisca assistenza tempestiva e adeguata a chi si è trovato a compiere scelte drammatiche per proteggere i cittadini e assicurare alla giustizia i delinquenti.

La proposta vuole colmare una lacuna: oggi esistono strumenti parziali e frammentari, come l’art. 32 della L. 152/1975 o l’art. 18 del D.L. 67/1997, i cui limiti economici sono stati ampliati dalla recente Legge n. 80 del 9 giugno 2025, ma servono norme moderne, chiare e automatiche per rispondere alle esigenze di chi rischia la propria vita e la propria serenità per garantire sicurezza, legalità e soccorso.

Confidiamo nella rapida presentazione e approvazione della proposta in Parlamento, come gesto concreto di attenzione verso tutti gli operatori in divisa e verso le Vittime del Dovere.” sottolinea il Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Dott.ssa Emanuela Piantadosi “Desideriamo sottolineare l’urgenza di ricevere un riscontro alla missiva inviata in data 14 giugno 2025 alla Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, con la quale si è rivolto un accorato appello al Governo affinché completi il processo di equiparazione tra le Vittime del Dovere e le vittime del terrorismo. Tale intervento risulta indispensabile per garantire una tutela concreta alle famiglie degli appartenenti alle Istituzioni caduti o rimasti invalidi nell’adempimento del proprio servizio, evitando che anche i congiunti delle più recenti Vittime siano costretti a intraprendere contenziosi giudiziari contro lo Stato per ottenere legittime tutele, necessarie garanzie e i risarcimenti dovuti.

È tempo che lo Stato dimostri con i fatti il reale interesse per quanti rischiano ogni giorno la propria esistenza durante il servizio svolto nel contrasto al crimine, per garantire la pace e sicurezza, per dare soccorso agli altri”

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

Disposizioni in materia di assistenza legale integrale per il personale delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e Polizia Locale coinvolto in procedimenti per fatti connessi al servizio

Relazione tecnica illustrativa alla proposta di legge

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di rafforzare in modo organico ed effettivo la tutela legale del personale in divisa – civile o militare – che venga coinvolto in procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Tale necessità si è resa particolarmente evidente in seguito a recenti episodi di cronaca (tra cui il caso di Grottaglie del giugno 2025), nei quali operatori della sicurezza, intervenuti per salvaguardare l’incolumità pubblica, si sono trovati sottoposti a procedimenti penali, con grave disagio personale, professionale ed economico.

La proposta intende colmare le attuali lacune del sistema normativo, fornendo uno strumento stabile, automatico e garantito che assicuri la copertura integrale delle spese legali da parte dello Stato, anche nei casi di scelta di un legale di fiducia da parte del dipendente.

Il testo si articola in cinque articoli:

Art. 1 definisce le finalità e l’ambito soggettivo, estendendo le tutele a tutto il personale delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e della Polizia locale, incluse le situazioni di impiego in contesti di ordine pubblico, sicurezza, emergenza o soccorso.

Art. 2 prevede la copertura integrale e a fondo perduto delle spese legali da parte dell’amministrazione, con esclusione di ogni obbligo di anticipazione e senza tetti economici, salvo rivalsa in caso di dolo accertato con sentenza definitiva.

Art. 3 regola le modalità di erogazione, stabilendo il pagamento diretto al legale e il diritto alla libera scelta del difensore.

Art. 4 disciplina il coordinamento con la normativa vigente, assicurando la prevalenza della disciplina più favorevole per il dipendente.

Art. 5 dispone la copertura finanziaria mediante uno stanziamento specifico a carico del bilancio del Ministero dell’Interno, integrabile con fondi degli altri Ministeri competenti.

La proposta rafforza i principi già presenti nelle normative storiche (art. 32 L. 152/1975; art. 18 D.L. 67/1997 conv. L. 135/1997), nonché nell’art. 22 della Legge 80/2025, superandone tuttavia i limiti applicativi: soglie economiche rigide, subordinazione alla disponibilità di bilancio, mancanza di automatismo e obbligo di anticipazione delle spese.

Essa contribuisce, inoltre, a valorizzare la figura del pubblico ufficiale e dell’agente di polizia giudiziaria, restituendo dignità e certezza a chi opera in contesti ad alto rischio e sotto costante esposizione giudiziaria, spesso per semplice atto dovuto.

Aspetto

Art. 32 L. 152/1975

Art. 18 D.L. 67/1997

Art. 22 L. 80/2025

Proposta di legge

Destinatari

Forze di polizia

Forze di polizia

Forze di polizia + VV.F.

Forze di polizia, Forze armate, VV.F., Polizia penitenziaria e Polizia locale

Tipo di tutela

Difesa d’ufficio o rimborso

Anticipazione autorizzata

Contributo fino a €10.000 per fase

Copertura integrale diretta

Tetto economico

Nessuno

Nessuno (ma soggetta a valutazione)

€10.000 per fase

Nessun limite

Scelta del difensore

Libera o assegnato

Libera, previa autorizzazione

Libera

Libera e sempre garantita

Anticipazione spese

Possibile

Necessaria, salvo autorizzazione

Necessaria

Esclusa

Pagamento al legale

Non previsto

Solo in alcuni casi

Solo su richiesta

Sempre diretto, previa parcella

Condizione bilancio

No

Sì (compatibilità)

No (copertura dedicata)

Rivalsa per dolo

Sì (solo se condanna definitiva)

Estensione ai familiari

No

No

Sì (solo in art. 22)

Disposizioni in materia di assistenza legale integrale per il personale delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e della Polizia locale coinvolto in procedimenti per fatti connessi al servizio

Art. 1 – Finalità

La presente legge disciplina le modalità di assistenza legale a carico dello Stato in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli appartenenti alla Polizia locale, coinvolti in procedimenti penali, civili o amministrativi per fatti connessi allo svolgimento di funzioni istituzionali nell’ambito di attività di ordine pubblico, tutela della sicurezza pubblica o della sicurezza nazionale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si applicano:

  1. a) agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria delle Forze di polizia e delle Forze Armate, ivi inclusi il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  2. b) al personale delle Forze Armate impegnato in operazioni di ordine pubblico, controllo del territorio, o sicurezza nazionale;
  3. c) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in operazioni congiunte con le forze di polizia o in interventi di sicurezza pubblica;
  4. d) al personale della polizia locale, limitatamente agli interventi autorizzati di ordine pubblico o di supporto alle Forze di polizia statali.

Le disposizioni si applicano anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli operatori deceduti in servizio.

Art. 3 – Copertura delle spese legali

In caso di procedimento penale, civile o amministrativo avviato nei confronti del personale indicato all’art. 2 per fatti connessi al servizio, l’amministrazione di appartenenza provvede direttamente alla copertura integrale delle spese legali, senza necessità di anticipazione da parte dell’interessato.

La copertura è concessa a fondo perduto, salvo il caso in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna per dolo o con accertamento disciplinare di grave negligenza.

In caso di archiviazione, proscioglimento o assoluzione, non è previsto alcun obbligo di restituzione.

Art. 4 – Modalità di erogazione

Il pagamento degli onorari avviene direttamente tra l’amministrazione e il difensore incaricato, nel rispetto delle tariffe professionali vigenti, previa presentazione della parcella e del visto di congruità da parte dell’Ordine professionale competente.

L’interessato conserva il diritto esclusivo alla scelta e nomina del proprio difensore di fiducia.

In alternativa, l’amministrazione può disporre d’ufficio la nomina di un difensore convenzionato, previo consenso dell’interessato.

Art. 5 – Coordinamento normativo

Le disposizioni della presente legge si coordinano con l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e l’articolo 22 della legge 9 giugno 2025, n. 80.

In caso di sovrapposizione, si applica la disciplina più favorevole al dipendente, intesa come quella che assicura maggiore copertura economica o minori oneri di restituzione.

Art. 6 – Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia e nei bilanci degli Enti locali nonché, per quanto di competenza e per gli oneri di coordinamento finanziario e di compensazione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da individuarsi con decreto annuale interministeriale.

Per gli enti locali strutturalmente deficitari, in dissesto finanziario o sottoposti a piano di riequilibrio, gli oneri di cui alla presente legge sono anticipati a valere su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno, con decreto annuale interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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