Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Atti parlamentari
Il conseguimento di importanti traguardi legislativi ci ha fornito lo stimolo per proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio al fine di sensibilizzare Istituzioni e le varie forze politiche riguardo alla tutela dei diritti degli invalidi e dei familiari delle Vittime.
Forti del sostegno di quanti si sono dimostrati più attenti alle legittime istanze delle Vittime, siamo riusciti a proporre interrogazioni parlamentari, ordini del giorno, interpellanze parlamentari emendamenti nonché proposte e progetti di legge.
Il nostro impegno e la nostra elevata rappresentatività vengono riconosciuti ormai a livello parlamentare anche grazie agli inviti presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato per fornire pareri nel corso di audizioni formali o informali.
07 DICEMBRE 2021
AGGIORNAMENTI ATTIVITA PARLAMENTARE - PRESENTATI GLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE

L’Associazione Vittime del Dovere è lieta di aggiornarVi sulle ulteriori proposte emendative presentate alla Legge di Bilancio 2022 come da elenco che segue:

27.0.1

ToninelliGarrutiMantovaniPerilliSantangelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a favore delle vittime del dovere)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.2

ToninelliGarrutiMantovaniPerilliSantangelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1. Agli appartenenti alla polizia locale si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.15

Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente..

«Art. 35-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)il titolo è sostituito dal seguente: ''Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere'';
  3. b)all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito.''.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2022».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

35.0.16

Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)il titolo è sostituito dal seguente: ''Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere'';
  3. b)all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo l, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.''.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2022.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.0.27

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Il giorno 2 giugno viene riconosciuto come Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.».

189.0.28

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)il titolo è sostituito dal seguente: ''Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere;''
  3. b)all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: ''1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito''.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2022».

189.0.29

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)il titolo è sostituito dal seguente: ''Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere'';
  3. b)all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito''.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2022».

189.0.30

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

189.0.31

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
  2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento».

189.0.32

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)il titolo è sostituito dal seguente: ''Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere'';
  3. b)all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito''.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2022».

189.0.33

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
  2. Per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 è incrementata di 250.000,00 euro annui.

189.0.34

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16-bisdella legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle finzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della Legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

189.0.35

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di ''Vittima del Dovere'' per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».

189.0.36

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
  2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
  3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

189.0.37

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. É istituito presso il Ministero di giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime di Reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle Vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.
  2. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.
  3. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo».

189.0.38

RautiCalandriniDe Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

  1. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
  2. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'articolo 4, comma 1º lettera c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

***

Ringraziamo sentitamente i Senatori Nicola Calandrini, Dario Damiani, Luca De Carlo, Vincenzo Garruti, Maria Laura Mantovani, Gianluca Perilli, Isabella Rauti, Vincenzo Santangelo e Danilo Toninelli per l’attenzione prestata alle istanze delle Vittime del Dovere.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sui successivi sviluppi, auspicando che il Governo possa soddisfare le richieste formalizzate nell’interesse delle Vittime e delle loro famiglie.

I nostri migliori saluti

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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