Sarà una cerimonia sobria ma carica di significato quella in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.00, nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, in occasione del Giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.
L’iniziativa si inserisce nell’attuazione della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10, che istituisce il 6 febbraio come giornata dedicata al ricordo di quanti hanno perso la vita nello svolgimento delle proprie funzioni al servizio dello Stato. Come previsto dalla normativa, il Consiglio regionale della Lombardia dedicherà un momento commemorativo nel corso di una seduta consiliare, prima dell’avvio dei lavori ordinari.
Alla commemorazione parteciperanno in presenza la Dott.ssa Emanuela Piantadosi, Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere e l’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio.
Durante l’iniziativa è prevista la proiezione in Aula dell’elenco aggiornato delle vittime nate o decedute nella Regione Lombardia a testimonianza del sacrificio di donne e uomini che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, a tutela della collettività e delle istituzioni democratiche. L'elenco stilato dall'Associazione Vittime del Dovere con la preziosa collaborazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lombardia, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Comando Generale della Guardia di Finanza.
I nominativi sono visibili nel sito www.boscovittimedeldovere.it “Bosco delle Vittime del Dovere: Memoria e Storia degli Eroi nazionali” è stato realizzato dall'Associazione Vittime del Dovere con il contributo di Regione Lombardia – D.G. Sicurezza nell’ambito dell’assegnazione di contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine (L.R.2/2020, art. 2).
L’albero esprime il ciclo della vita e la perpetua rinascita; è il ponte tra la terra, dove affonda le proprie radici, e il cielo verso cui la propria chioma tende. Un insieme di alberi, tutti diversi, ma comunque accomunati da radici forti, come i valori e i principi difesi dalle Vittime del Dovere.
Sarà un momento di raccoglimento che, anche in forma ridotta, conferma l’impegno della Regione Lombardia nel mantenere viva la memoria dei Servitori della Repubblica e nel trasmettere alle nuove generazioni il valore del servizio, della legalità e della responsabilità civica.
CHI DONA LA VITA PER GLI ALTRI RESTA PER SEMPRE
LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004 , N. 10
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 07 Maggio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-05-03;10
Finalità.
1. La Regione Lombardia, riconoscendo l’alto valore civile e morale dei caduti nell’adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Repubblica, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.
1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.(2)
Giorno della memoria.
1. Per le finalità di cui all’art. 1è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.
2. In tale data, o in quella della seduta più prossima, il Consiglio Regionale destina una parte della seduta al ricordo delle vittime del dovere.
3. La Giunta Regionale o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuovono, d’intesa con la commissione consiliare competente, iniziative idonee a commemorare questo giorno.
Giornata regionale della sicurezza stradale.(3)
1. A partire dall'anno 2020, nel mese di novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, istituita in via permanente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.
2. A partire dall'anno 2020, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare, nello stesso mese indicato al comma 1, ad agenti e militari delle Forza dell'Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, e a operatori delle pubbliche assistenze di Regione Lombardia, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, nonché alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione del riconoscimento di cui al comma 2.
Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere.(4)
1. 1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse a tale evento:
a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 bis, sono esentati, su istanza di parte, dagli obblighi tributari nei confronti della Regione per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell’amministrazione competente.(5)
3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.
Disposizioni finanziarie.(4)
1. In attuazione dell'articolo 2 terè istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il 'Fondo in favore delle vittime del dovere'.
2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale
4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Norme finali. (4)
1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4.
3. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
4. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 4.
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2024, n. 14.
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