Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

07 SETTEMBRE 2013
Deroga al blocco delle assunzioni Decreto Legge 101 del 2013

Cari Amici e Amiche,
portiamo alla vostra attenzione il testo del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (in allegato) con il quale è stata introdotta una deroga al divieto di nuove assunzioni per la pubblica amministrazione con personale in eccedenza o in soprannumero. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 7, del citato decreto le amministrazioni pubbliche "procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti  dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero  di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.
Si ricorda infatti che a seguito dell'art. 2 comma 6 del decreto legge n. 95/2012 (in allegato) è stato applicato il blocco di ogni assunzione, comprese le categorie protette (disabili e Vittime del Dovere, criminalità organizzata e terrorismo).
L'Associazione si è fatta portatrice delle istanze delle Vittime innanzi al Governo,  sostenendo l'inapplicabilità del decreto legge 95/2012 alle categorie protette, e con il provvedimento in oggetto è stata stabilita formalmente una deroga a tale limitazione.
Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sugli esiti delle azioni che da tempo l'Associazione, con l’Ufficio legale e in particolare con l'Avv. Sabrina Mariotti,  sta portando avanti con determinazione in tema di effettività del diritto al collocamento obbligatorio delle Vittime del dovere, criminalità organizzata e terrorismo.

Sentiti saluti.
Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione Vittime del Dovere

Decreto legge del 6 luglio 2012 n.95

Decreto legge del 31 agosto 2013 n.101

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