Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

11 OTTOBRE 2007
Proposta Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n. 159

Proposta di emendamento al Decreto Legge 1 Ottobre 2007, n. 159 art. 34
presentato dall’Associazione Vittime del Dovere ad alcuni senatori, ma non ammesso.


DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007, n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.
(GU n. 229 del 2-10-2007 ) testo in vigore dal: 3-10-2007


Art. 34.


Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti


1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

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