Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

13 DICEMBRE 2012
SENATO - Ddl Stabilità' 2013- emendamenti Sen. Emanuela Baio

Care Amiche e cari Amici ,

inoltriamo, per Vostra cortese conoscenza, gli emendamenti al ddl Stabilità 2013, presentati in questi giorni presso la V Commissione Bilancio del Senato dalla Sen. Emanuela Baio su esplicita richiesta della nostra Associazione.

Il primo emendamento n. 3.126 riguarda la soppressione dell’art. 3, comma 13 del ddl Stabilità (nella precedente versione segnalato come art. 12 comma 17) che così prevede:

13. L’agevolazione (esenzione irpef) di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.”

Il secondo emendamento n. 3.133 propone la sostituzione dell’assegno vitalizio di 258,00 € (importo così previsto dall’art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) con l’assegno vitalizio di 500,00 € (importo innalzato dall’art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003 n. 350) a favore di tutte le Vittime del Dovere.

Ringraziamo la Senatrice Baio per la sensibilità dimostrata verso la tematica delle Vittime del Dovere e per l’attenzione rivolta alle nostre famiglie.

Vi terremo informati sugli esiti della discussione in Senato.

Cordiali saluti

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione Vittime del Dovere

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Sopprimere il comma 13. 

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

BAIO

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Dopo il comma 13 inserire il seguente: " 13 bis. A partire dal 1 gennaio 2013, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350 in sostituzione dell’assegno vitalizio di cui sono destinatari ai sensi dell’ art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

BAIO

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