Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

27 MARZO 2017
AgenParl.com - Vitalizio, Ass Vittime del dovere: Corte di Cassazione si pronuncia e pone fine alle discriminazioni in tema di assegno

(AGENPARL) – Roma, 27 mar 2017 – In data odierna è giunta la conferma che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 7761/2017, ha definitivamente affermato il seguente principio di diritto: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”. La Corte di Cassazione si è espressa su un’annosa questione che vedeva contrapporsi due diversi orientamenti: da un lato la tesi, sostenuta dalle Amministrazioni, ovvero che l’assegno vitalizio per le Vittime del Dovere e soggetti equiparati dovesse essere corrisposto con importo pari a 258,00 € soggette a perequazione, stante il tenore letterale della norma estensiva del beneficio, mentre dall’altra la convinzione, sempre sostenuta dall’Avv. Bava e dall’Associazione, che un tale beneficio non dovesse essere attribuito in maniera differenziata pertanto di importo pari a 500,00 € soggette a perequazione, considerando l’intento equiparativo perseguito dal Legislatore e l’effetto spesso grottesco causato dall’applicazione del diverso orientamento. Oggi la conferma che l’interpretazione proposta e sostenuta dall’Avvocato Bava insieme all’Associazione è stata riconosciuta come quella giuridicamente corretta. Ancora una volta questo impareggiabile risultato è stato ottenuto dal nostro Socio Onorario Avv. Andrea Bava, il quale è riuscito, innanzi la Suprema Corte, ad ottenere un risultato senza precedenti che segue, a breve distanza di tempo, le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del novembre 2016 n.23300 e n. 23396 relative alla conferma della Giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, per la materia delle Vittime del Dovere. 2 Come già più volte ricordato le teorie innovative e sempre improntate alla massima tutela delle Vittime hanno visto un primo riconoscimento nel 2013 quando, adito il Consiglio di Stato, nell’interesse di due soci e in sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario che aveva attribuito l’assegno in 500,00 €, è stato riconosciuto il principio secondo cui a tutte le Vittime del Dovere spetta l’importo elevato dalla L. 350 del 2003. Il principio è stato poi recepito anche dal Giudice Ordinario e la primissima sentenza in merito risale al maggio 2014. L’ultimo tassello è stato posto poi dalla recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha visto vittoriose due famiglie associate. Molte sentenze ad ora, in primo e secondo grado, confermavano le tesi dell’Avv. Bava e oggi tale corretta interpretazione è stata confermata anche dalla suprema Corte di Cassazione. Queste tappe e questi traguardi raggiunti siamo lieti che vengano presi come riferimento da altre vittime, da altri legali o da altre associazioni al fine di garantire la tutela dei diritti delle, purtroppo, numerose Vittime del Dovere. Inoltre speriamo che tale risultato porti finalmente le Amministrazioni competenti a riconoscere ciò che fino ad oggi l’Associazione ha chiesto in ogni sede, anche in quella parlamentare con proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, interrogazioni parlamentari, convegni e conferenze stampa, ovverosia il giusto riconoscimento in via amministrativa di un beneficio che attualmente, date le numerose cause in corso, comporta solo un aggravio di costi per lo Stato e di conseguenza per tutta la collettività. Ci permettiamo di richiamare la comunicazione dell’Avv. Bava inviata stamane alla segreteria della nostra Associazione che sintetizza tutti gli aspetti importanti di questa incredibile avventura: “Illustre Presidente Emanuela Piantadosi, Gent.ma Avv. Mariotti, è con orgoglio che Vi comunico che con la sentenza 7761/17, appena pubblicata , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il diritto per tutte le vittime del dovere a fruire dell’assegno ex art. 2 l. 407/98 nell’importo di euro 500,00 oltre perequazione ex lege spettante anche alle vittime del terrorismo. La decisione delle Sezioni Unite è motivata sulla necessità di interpretare la normativa alla luce del principio di eguaglianza tra le due categorie di vittime, non essendo giustificato un trattamento 3 difforme. Le Sezioni Unite hanno inoltre inteso affermare tale principio espressamente per porre fine a interpretazioni diverse, nella funzione che è appunto propria della Corte di Cassazione. A questo punto credo che l’Associazione avrà a disposizione uno strumento importantissimo per ottenere finalmente in via amministrativa quanto da anni va legittimamente chiedendo per la categoria, ossia l’assegno nell’esatto importo pagato alle vittime del terrorismo. Confido nel fatto che le cause frattanto attivate vengano definite con una rinuncia del Ministero a continuare ad opporsi. La motivazione della sentenza in ordine alla necessità di assicurare parità di trattamento alla categoria, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, per evitare disparità di trattamento con le categorie “sorelle” delle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sarà poi un’arma in più per ricordare a chi di dovere che le Vittime del dovere non sono una sottospecie di Vittime, ma possiedono identica dignità delle altre due categorie, cui dovrà con il tempo attribuirsi identico trattamento. Ringrazio l’Associazione per il sostegno sempre portato alla mia attività, conscio del fatto che il merito del risultato ottenuto va diviso per prima cosa con Voi e i Vostri soci.” Il consiglio direttivo dell’Associazione, tutti gli iscritti e, sperando di interpretare il pensiero dei più, tutte le famiglie delle Vittime del Dovere, sono profondamente grate all’Avv. Bava per la serietà professionale e la profonda umanità con cui ci affianca, affrontando una così difficile materia, resa ancora più delicata dal fatto di essere strettamente connessa al dolore personale vissuto dal singolo e a fatti di sangue e sacrificio che hanno interessato la storia militare e civile del nostro Paese.

Così Emanuela Piantadosi Presidente Associazione Vittime del Dovere Onlus

Tratto da AgenParl.com

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