COMUNICATO STAMPA - Conversione in legge del Decreto Sicurezza: Un passo concreto per il lavoro, la dignità e la memoria delle Vittime del Dovere
Con l’approvazione della Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026 (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2026), il Parlamento introduce, all’articolo 27, misure di straordinaria rilevanza a favore delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari.
Quella che oggi diventa legge non è una misura isolata, ma il risultato di un percorso lungo oltre vent’anni, costruito con determinazione dall’Associazione Vittime del Dovere, attraverso un’intensa e continua attività istituzionale. In questi due decenni, l’Associazione ha promosso centinaia di incontri con rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni territoriali, portando con forza all’attenzione del legislatore criticità concrete e spesso trascurate.
L’introduzione dell'Articolo 27, frutto dell'incisiva azione di advocacy e dell'emendamento promosso dall'Associazione Vittime del Dovere, rappresenta un momento di svolta fondamentale nel panorama del diritto amministrativo e del diritto del lavoro pubblico. Il provvedimento si inserisce nell'alveo della legislazione premiale e riparativa, segnando il passaggio da un approccio meramente assistenzialistico a una tutela sostanziale ed esigibile dei diritti delle vittime e dei loro familiari.
La ratio legis del provvedimento è duplice: da un lato, colmare le lacune applicative che finora avevano vanificato le tutele previste dalle leggi L. 407/1998 e L. 68/1999; dall'altro, istituzionalizzare il ruolo civico delle vittime attraverso il riconoscimento di permessi per la diffusione della legalità
Prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, il sistema di tutela presentava evidenti criticità applicative (vulnus normativo):
- Ineffettività del collocamento: Pur godendo del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza assoluta (ex art. 1, c. 2, L. 407/98), le assunzioni nella Pubblica Amministrazione rimanevano spesso su un piano programmatico. Le PA tendevano a eludere l'obbligo o ad attuarlo con estrema lentezza.
- Demansionamento: Le vittime e i familiari venivano frequentemente assunti in posizioni non coerenti con il loro titolo di studio o la loro professionalità, ledendo la dignità del lavoratore e vanificando l'investimento formativo individuale.
- Incertezza interpretativa: Sussistevano prassi burocratiche restrittive e conflitti interpretativi, in particolare sul cumulo o l'alternatività dell'iscrizione alle liste di collocamento tra l'invalido ancora in vita e i suoi familiari.
- Assenza di sanzioni: L'inadempimento delle quote di riserva da parte delle PA non comportava conseguenze dirette sulle facoltà assunzionali ordinarie dell'ente, configurando un obbligo "senza sanzione".
- Mancanza di riconoscimento civico: L'attività testimoniale delle vittime nelle scuole e nelle istituzioni era relegata alla sfera privata, costringendo i dipendenti a utilizzare ferie o permessi personali.
L'articolo in esame incide profondamente sull'organizzazione amministrativa e sui procedimenti di reclutamento del personale.
Dalla priorità formale alla tutela sostanziale (Comma 1)
Il comma 1 trasforma il mero "diritto di precedenza" in un "programma di assunzione" vincolante per le PA. La vera conquista giuridica è l'inciso: "con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute".
Dal punto di vista giuslavoristico e amministrativo, si introduce un divieto implicito di demansionamento in fase di assunzione obbligatoria. L'Amministrazione non può più "parcheggiare" il beneficiario in profili professionali inferiori (es. area operatori) se questo possiede titoli per aree superiori (es. area funzionari), pur nei limiti delle facoltà assunzionali. L'adozione di un regolamento ministeriale (DPR) garantirà l'omogeneità procedurale a livello nazionale.
Certezza del diritto e interpretazione autentica (Commi 2 e 3)
I commi 2 e 3 risolvono annosi contenziosi amministrativi. Il comma 3, operando come norma di interpretazione autentica (con efficacia ex tunc), chiarisce in modo inequivocabile il principio di alternatività: i familiari del dante causa (invalido) possono iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio purché l'invalido stesso non vi sia contestualmente iscritto. Questa chiarezza elimina la discrezionalità spesso arbitraria dei Centri per l'Impiego, traducendo un interesse legittimo pretensivo in un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione.
Trasparenza, Accountability e regime sanzionatorio (Commi 4 e 5)
Questi commi rappresentano l'innovazione più dirompente in ambito di diritto amministrativo.
- Trasparenza (Comma 4): Si introduce un obbligo di reporting annuale strettamente connesso al D.Lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta) e al D.Lgs. 33/2013. Le PA devono rendere pubblici i dati sulle quote di riserva e sulle procedure attivate. Questa "pubblicità" abilita il controllo diffuso e l'accesso civico da parte delle associazioni di categoria.
- Sanzione inibitoria (Comma 5): Viene introdotta una sanzione di natura invalidante sulla programmazione del fabbisogno del personale. In caso di inadempimento, le quote di assunzione ordinarie della PA vengono *"congelate" (rese indisponibili) in misura pari alle mancate assunzioni delle categorie protette. Si passa da una norma perfetta a una norma sanzionata: il legislatore colpisce l'Amministrazione inadempiente bloccandone il fisiologico turn-over, costringendola di fatto a dare priorità assoluta alle vittime del dovere prima di poter procedere a qualsiasi altra assunzione.
La dimensione etico-pubblicistica: i permessi lavorativi (Commi 6, 7 e 8)
L'introduzione dei permessi orari (fino a 18 ore annue) per la partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità segna un'evoluzione culturale del diritto del lavoro pubblico.
Il legislatore riconosce che l'impegno testimoniale delle vittime risponde a un interesse pubblico convergente con quello dello Stato (la memoria e la legalità). Pertanto, viene introdotta una deroga espressa alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL).
Il bilanciamento degli interessi (diritto alla memoria vs. buon andamento della PA ex art. 97 Cost.) è risolto in modo pragmatico: i permessi sono concessi a semplice richiesta, ma a recupero e strutturati in modo da non rendere necessaria la sostituzione del personale, salvaguardando così la continuità dell'azione amministrativa e la neutralità finanziaria dell'operazione.
La formulazione dell'Articolo 27 dimostra la maturità tecnica e politica delle istanze portate avanti dall'Associazione Vittime del Dovere.
Si è assistito al passaggio da una tutela prettamente risarcitoria/simbolica a una tutela amministrativa integrata.
Le conquiste principali risiedono nell'aver vincolato la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, nell'aver ancorato l'assunzione al rispetto delle competenze professionali (dignità del lavoro) e, soprattutto, nell'aver introdotto un meccanismo sanzionatorio automatico che blocca le assunzioni ordinarie degli Enti inadempienti.
In definitiva, il provvedimento trasforma l'obbligo di solidarietà sociale (ex Art. 2 della Costituzione) nei confronti di chi ha servito lo Stato fino al sacrificio, in un vincolo amministrativo stringente, trasparente ed esigibile.
L’Associazione Vittime del Dovere ribadisce che questo traguardo rappresenta un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza: l’impegno proseguirà con la stessa determinazione per il pieno riconoscimento di tutti i diritti ancora non attuati o non adeguatamente garantiti, continuando a promuovere interventi normativi, azioni istituzionali e iniziative pubbliche a tutela delle Vittime e delle loro famiglie.
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE
Art. 27. Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
- Alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all’articolo 16 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, che già godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell’interno. Per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
- Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
- L’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell’invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.
- I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti internet istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
- Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell’ambito delle facoltà assunzionali dell’amministrazione interessata.
- Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
- Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come previsti dal medesimo comma 6.
- Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.
Allegati