Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
I nostri comunicati
15 DICEMBRE 2020
Comunicato stampa - La lotteria degli emendamenti: passano quelli a favore dei detenuti mentre quelli delle Vittime del Dovere vengono “accantonati”

Negli ultimi giorni dell’anno, a un passo dal dire addio a questo annus horribilis, ci ritroviamo immancabilmente a fare un bilancio il cui esito, come al solito, appare amaramente prevedibile considerando il modus operandi del Governo in questi mesi in tema di “Giustizia”.

Ma occorre fare un breve sunto di un così grottesco epilogo perché, dopo aver passato gli ultimi mesi a fare appelli alle più alte cariche dello Stato chiedendo anche la creazione di un Osservatorio o Tavolo tecnico per le Vittime del Dovere (o comunque delle Vittime in genere) al fine di fornire un interlocutore istituzionale che potesse rappresentare anche il pensiero di chi subisce un reato di sangue e nonostante le molteplici azioni volte a focalizzare l’attenzione sulle problematiche emerse nel panorama carcerario a seguito della pandemia, abbiamo appreso della concomitanza di due provvedimenti che, singolarmente appaiono scollegati, ma nella visione sistemica rappresentano appieno la direzione inequivocabile che il Governo ha inteso assumere.

È in discussione al Senato della Repubblica la Legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, in cui si profilano provvedimenti che, come avevamo descritto in un precedente comunicato, rappresentano un ulteriore “allettante esodo carcerario”. A questi si aggiungono degli ultimi emendamenti approvati, in ragione del Covid 19, che estenderebbero il periodo di proroga degli arresti domiciliari, includendo sempre i famosi boss che in questi mesi stanno soggiornando comodamente a casa propria, al 31 gennaio 2021. Pertanto, dopo il Ferragosto, dobbiamo assicurare tra le mura domestiche anche le festività natalizie compresa l’Epifania, a lor signori.

Queste decisioni appaiono imbarazzanti se si considerano le reiterate dichiarazioni con cui il Governo propone di tutelare gli onesti cittadini, mettendoli in lockdown il Natale e il Capodanno, e contestualmente propenda per liberare, con una certa disinvoltura e leggerezza d’animo, un’altra fiumana di detenuti.

Ma questa decisione risulta ancora più surreale e comunque indicativa della rotta intrapresa dal Governo, se viene abbinata a quanto sta avvenendo in sede di trattazione della Legge di Bilancio 2021.

In questi giorni, invero, è in discussione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e proprio in questa sede si nota quanto non sia di interesse per il Governo la tutela delle Vittime del Dovere e più in particolare anche degli “Eroi del Covid”. Ciò emerge dal fatto che tutti i numerosi emendamenti presentati su impulso dell’Associazione, da più Parlamentari appartenenti a diversi schieramenti, indicando pertanto una volontà quanto meno condivisa, proprio oggi sono risultati accantonati per richiesta della Relatrice di Maggioranza.

Questi emendamenti proponevano l’estensione alle Vittime del Dovere dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e più precisamente: tutele alle Vittime del Covid 19, appartenenti alle Istituzioni e al comparto sanitario pubblico; l’adeguamento del trattamento assistenziale di cui all’art. 2 Legge 407/98; la corretta applicazione della normativa relativa al collocamento mirato per le categorie protette, estesa proprio ai sanitari Vittime del Covid 19. Cogliamo l’occasione per ringraziare i parlamentari che responsabilmente si sono fatti parte attiva rappresentando i nostri appelli, ma prendiamo le distanze da un Esecutivo che va a senso unico.

L’Associazione Vittime del Dovere, così come crediamo debba ritenersi ogni cittadino onesto, si dichiara indignata dalle scelte della politica di Governo, che si dimostra favorevole ad una ulteriore “emigrazione carceraria” per migliaia di condannati, e contestualmente contrario a fornire tutele e considerazione nei confronti di quanti, a parole, vengono appellati come eroi nazionali per il sacrificio di sangue dato anche nel periodo di pandemia, ma nella concretezza dei fatti vengono “accantonati”.

L’Associazione Vittime del Dovere è esausta di rivolgere istanze sacrosante all’attuale Politica italiana relativamente ad argomenti che dovrebbero esserle propri, quali i valori fondanti e condivisi della nostra Repubblica. Tuttavia, le famiglie delle Vittime del Dovere non smetteranno mai di far sentire la propria voce e costituiranno sempre la spina nel fianco delle coscienze di chi non capisce o non vuole capire le ovvietà del vivere civile. Non taceremo mai le palesi ingiustizie che sviliscono la memoria e il sacrificio dei Servitori dello Stato, perché noi abbiamo, purtroppo, un posto vuoto a tavola il giorno di Natale, ma soprattutto un grande senso di responsabilità tutto l’anno.

Speriamo che tempestivamente il Governo cambi direzione accogliendo le richieste di tutela per le famiglie delle Vittime del Dovere e rifiutandosi di elargire impunità a chi si è macchiato di reati innominabili.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

Emendamenti presentati, ammessi e accantonati

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 DEPOSITATI PRESSO LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SOLLECITATI DALL’ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

2.03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Art. 2-bis. (Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell’emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all’80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209».

2.04. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

«Art. 2-bis. (Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere)
1.L’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 ».

2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)
1. Alle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16bis del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, an che superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento del l’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.».

69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.
1. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui al l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge n. 266 del 23 di cembre 2005 i medici, gli operatori sani tari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Pubblica Sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali con segua il decesso, in durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. L’assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situa zione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all’arti colo 6, comma 1, legge n. 466 del 1980, rispettivamente nell’ordine di cui al n. 1, 3, 4, ivi compresi gli orfani non nel carico fiscale.
5. Al tal fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

69.015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis.
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo con- ferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al- l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.05. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.
1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, an- che superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466  e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modi- fiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

69.017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis.
1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza ri- spetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento del- l’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al- l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis. (Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 salvo che non sia diversamente stabilito»;
b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

69.016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 69-bis
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.04. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 69-bis.
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si inter- preta nel senso che alle Vittime del Dovere già̀ riconosciute ed ai loro familiari super- stiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l’adeguamento dell’assegno vitalizio all’importo previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modifi- cato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attua- zione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si prov- vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

74. 05. Del Barba.

Art. 74-bis.(Nuove norme sul personale pubblico vittima del dovere)
1. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge n. 266 del 23 di- cembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano contratto infermità̀ grave; permanentemente invalidanti pari o superiore all’ottanta per cento o siano decedute, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria de- terminata da Covid-19.
2. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità̀ grave; pari o superiore all’ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, così grave; come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversa- mente stabilito.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o con- feribili in ragione delle medesime circo- stanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle Finanze provvede all’emanazione di un decreto che, nei limiti della dotazione, provveda alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74. 017. Pastorino, Stumpo.

Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità̀ per le vittime del dovere)
1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità̀ grave; pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano con- tratto infermità̀ grave; permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria de- terminata da Covid-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Non sono pari- menti cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o con- feribili in ragione delle medesime circo- stanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficia- ria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
5. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l’anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

74. 018. Pastorino, Stumpo.

Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità̀ per le vittime del dovere)
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l’anno 2021 e decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.