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06 OTTOBRE 2017
Messaggio INPS 3505, oggetto: "Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Cari Soci,

portiamo alla Vostra cortese attenzione l’allegato  messaggio dell’INPS n.3820 avente come oggetto "Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017. Ulteriori precisazioni".
Nel messaggio n. 3505/2017 l’INPS precisava che in base al disposto di cui all’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, era cessato il rapporto di sostituzione di imposta.
In tale contesto l'INPS ha altresì evidenziato che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non avrebbe potuto gestire le elaborazioni di conguaglio delle dichiarazioni 730/2017, seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.

Ciò premesso, tenuto conto che numerosi contribuenti, rientranti nella suddetta fattispecie, hanno comunque presentato il modello 730/2017 indicando l’INPS quale sostituto d’imposta, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare disagi ai pensionati in questione e considerata l’imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l’assistenza fiscale, l’Istituto effettuerà in via straordinaria i rimborsi o le trattenute derivanti da modello 730/2017.

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