Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
La stampa e la TV
04 MAGGIO 2017
AgenParl - Vittime del dovere: Storica decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione

(AGENPARL) – Roma, 04 mag 2017 – L’Associazione Vittime del Dovere comunica che in data odierna le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo una causa patrocinata dall’Avv. Andrea Bava di Genova, socio onorario e avvocato di riferimento della Associazione, hanno emesso una storica sentenza, che potrà essere un utile riferimento per moltissimi tutori dell’ordine. La Cassazione ha risolto positivamente due casi emblematici, attribuendo i benefici a un agente di polizia ferito gravemente durante l’inseguimento di un sospetto, e al fratello di un Agente di Polizia Penitenziaria morto durante il servizio di sentinella per colpo sparato accidentalmente. Le Sezioni Unite hanno definitivamente consacrato il principio secondo cui i militari e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, nonché tutti i pubblici dipendenti, feriti o uccisi nel contrasto alla criminalità, in attività di ordine pubblico, nella attività di soccorso, vigilanza infrastrutture civili e militari, tutela della pubblica incolumità, o anche lesi a causa di azioni compiute nei loro confronti in contesti di impiego internazionale, hanno diritto allo status di Vittime del Dovere, e ai conseguenti benefici assistenziali, purché l’evento sia derivante dal rischio intrinseco a tali attività, senza dunque la necessità di un fattore di rischio ancora superiore, come invece da anni sostenevano il Ministero dell’Interno e della Difesa. L’Avv. Bava ha affermato che “Con questa sentenza viene posto fine all’ingiustizia perpetrata verso tantissimi coraggiosi appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate, sacrificatisi per il bene altrui nell’esercizio delle proprie funzioni, che si erano sentiti negare i benefici sulla base di una interpretazione che appariva assurda ma che continuava ad essere posta alla base di dinieghi che lasciavano intere famiglie in gravissime difficoltà, soprattutto in caso di eventi letali.”

Grazie a questo passaggio, cade oggi una ulteriore barriera alla piena tutela di chi con coraggio e devozione, giorno per giorno, si presta per la tutela del prossimo, e che oggi può almeno contare sull’esistenza di un sistema assistenziale che possa, in caso di eventi lesivi, venire incontro alle esigenze dei nostri eroi, e delle loro famiglie. Poiché la legge così interpretata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si applica a tutti gli eventi successivi al 1961, la sentenza di oggi promette di assicurare una nuova speranza a tantissime famiglie che si siano sentite rispondere negativamente, rimanendo sole con il proprio dolore. Ricordiamo che, sempre tramite l’intervento dell’Avv. Andrea Bava, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, negli ultimi mesi si sono espresse a favore delle Vittime stabilendo, con le sentenze n. 23300/2016 e 23396/2016 del novembre 2016 la Giurisdizione ordinaria in materia di status e, appena due mesi or sono, hanno confermato con la sentenza n. 7761/2017, che alle Vittime del Dovere competono, ove estesi, gli stessi benefici assistenziali delle vittime del terrorismo, poiché la pallottola che uccide o ferisce un Carabiniere o un Agente di Polizia deve valere allo stesso modo sia se a sparare sia stato un terrorista, sia se sia stato un criminale comune. L’Associazione, in rappresentanza dei propri iscritti e di tutte le famiglie delle Vittime del Dovere, ringrazia sentitamente l’Avv. Bava per l’instancabile impegno a tutela dei nostri cari e gli impareggiabili risultati raggiunti.

Lo dichiara Emanuela Piantadosi Presidente Associazione di Volontariato Onlus Vittime del Dovere.

Tratto da AgenParl

Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.