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21 MARZO 2020
Regione Lombardia, ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Si trasmette in allegato l’Ordinanza regionale del 22 marzo che, sentito il parere del prefetto di Milano,  integra e modifica l’Ordinanza regionale del 21 marzo 2020, disponendo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni sono in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020.

In particolare, rispetto all’Ordinanza del 21 marzo, l’Ordinanza allegata:

rettifica un errore materiale contenuto al punto 3: la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C;

chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità;

sostituisce il punto 16 dell’Ordinanza n.541 relativo alle strutture ricettive, anche in relazione a richieste di chiarimento pervenute, con il seguente testo:

“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

personale in servizio presso le stesse strutture;

ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;

personale viaggiante di mezzi di trasporto;

ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;

soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;

soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;

soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”

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