Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
Con l’approvazione della Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026 (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2026), il Parlamento introduce, all’articolo 27, misure di straordinaria rilevanza a favore delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari.
Quella che oggi diventa legge non è una misura isolata, ma il risultato di un percorso lungo oltre vent’anni, costruito con determinazione dall’Associazione Vittime del Dovere, attraverso un’intensa e continua attività istituzionale. In questi due decenni, l’Associazione ha promosso centinaia di incontri con rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni territoriali, portando con forza all’attenzione del legislatore criticità concrete e spesso trascurate.
L’introduzione dell'Articolo 27, frutto dell'incisiva azione di advocacy e dell'emendamento promosso dall'Associazione Vittime del Dovere, rappresenta un momento di svolta fondamentale nel panorama del diritto amministrativo e del diritto del lavoro pubblico. Il provvedimento si inserisce nell'alveo della legislazione premiale e riparativa, segnando il passaggio da un approccio meramente assistenzialistico a una tutela sostanziale ed esigibile dei diritti delle vittime e dei loro familiari.
La ratio legis del provvedimento è duplice: da un lato, colmare le lacune applicative che finora avevano vanificato le tutele previste dalle leggi L. 407/1998 e L. 68/1999; dall'altro, istituzionalizzare il ruolo civico delle vittime attraverso il riconoscimento di permessi per la diffusione della legalità
Prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, il sistema di tutela presentava evidenti criticità applicative (vulnus normativo):
L'articolo in esame incide profondamente sull'organizzazione amministrativa e sui procedimenti di reclutamento del personale.
Dalla priorità formale alla tutela sostanziale (Comma 1)
Il comma 1 trasforma il mero "diritto di precedenza" in un "programma di assunzione" vincolante per le PA. La vera conquista giuridica è l'inciso: "con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute".
Dal punto di vista giuslavoristico e amministrativo, si introduce un divieto implicito di demansionamento in fase di assunzione obbligatoria. L'Amministrazione non può più "parcheggiare" il beneficiario in profili professionali inferiori (es. area operatori) se questo possiede titoli per aree superiori (es. area funzionari), pur nei limiti delle facoltà assunzionali. L'adozione di un regolamento ministeriale (DPR) garantirà l'omogeneità procedurale a livello nazionale.
Certezza del diritto e interpretazione autentica (Commi 2 e 3)
I commi 2 e 3 risolvono annosi contenziosi amministrativi. Il comma 3, operando come norma di interpretazione autentica (con efficacia ex tunc), chiarisce in modo inequivocabile il principio di alternatività: i familiari del dante causa (invalido) possono iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio purché l'invalido stesso non vi sia contestualmente iscritto. Questa chiarezza elimina la discrezionalità spesso arbitraria dei Centri per l'Impiego, traducendo un interesse legittimo pretensivo in un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione.
Trasparenza, Accountability e regime sanzionatorio (Commi 4 e 5)
Questi commi rappresentano l'innovazione più dirompente in ambito di diritto amministrativo.
La dimensione etico-pubblicistica: i permessi lavorativi (Commi 6, 7 e 8)
L'introduzione dei permessi orari (fino a 18 ore annue) per la partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità segna un'evoluzione culturale del diritto del lavoro pubblico.
Il legislatore riconosce che l'impegno testimoniale delle vittime risponde a un interesse pubblico convergente con quello dello Stato (la memoria e la legalità). Pertanto, viene introdotta una deroga espressa alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL).
Il bilanciamento degli interessi (diritto alla memoria vs. buon andamento della PA ex art. 97 Cost.) è risolto in modo pragmatico: i permessi sono concessi a semplice richiesta, ma a recupero e strutturati in modo da non rendere necessaria la sostituzione del personale, salvaguardando così la continuità dell'azione amministrativa e la neutralità finanziaria dell'operazione.
La formulazione dell'Articolo 27 dimostra la maturità tecnica e politica delle istanze portate avanti dall'Associazione Vittime del Dovere.
Si è assistito al passaggio da una tutela prettamente risarcitoria/simbolica a una tutela amministrativa integrata.
Le conquiste principali risiedono nell'aver vincolato la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, nell'aver ancorato l'assunzione al rispetto delle competenze professionali (dignità del lavoro) e, soprattutto, nell'aver introdotto un meccanismo sanzionatorio automatico che blocca le assunzioni ordinarie degli Enti inadempienti.
In definitiva, il provvedimento trasforma l'obbligo di solidarietà sociale (ex Art. 2 della Costituzione) nei confronti di chi ha servito lo Stato fino al sacrificio, in un vincolo amministrativo stringente, trasparente ed esigibile.
L’Associazione Vittime del Dovere ribadisce che questo traguardo rappresenta un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza: l’impegno proseguirà con la stessa determinazione per il pieno riconoscimento di tutti i diritti ancora non attuati o non adeguatamente garantiti, continuando a promuovere interventi normativi, azioni istituzionali e iniziative pubbliche a tutela delle Vittime e delle loro famiglie.
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE
Art. 27. Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
Allegati
Rassegna stampa
Sostieni l'associazione!
Fai una donazione con