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I nostri comunicati
27 NOVEMBRE 2023
COMUNICATO AI SOCI - Aggiornamento sulle attività parlamentari dell’Associazione Vittime del Dovere Proposte emendative presentate nella Legge di Bilancio 2024 (A.C 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

Care socie e cari soci,

come da precedente comunicazione del 14 novembre u.s. (in allegato) siamo a illustrarVi gli emendamenti proposti alla Legge di Bilancio 2024 (A.C 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) a seguito dell’opera di sensibilizzazione messa in atto dalla nostra Associazione nelle scorse settimane.

A seguito dell’invio della nota in data 3 novembre u.s. a tutti i Ministeri, ai gruppi parlamentari e ai capigruppo del Senato della Repubblica, l’Associazione ha avuto costanti scambi telefonici nonché incontri ufficiali in particolare con il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Prof. Maurizio Leo, con l’Ufficio di Gabinetto dei Ministeri di riferimento e con alcuni Parlamentari sensibili al tema, sia per l’introduzione di nuovi benefici sia per la risoluzione delle persistenti criticità in materia.
Tale intensa attività è sfociata nella presentazione di alcuni emendamenti relativi a varie tematiche riferibili alle Vittime del Dovere che si riportano di seguito (visibili nel fascicolo degli emendamenti a questo link).

39.0.31 - Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»
    2. all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.".
  2. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»
    2. all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.".
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

39.0.51 - Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Borse di studio per le vittime del dovere)

  1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
  2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

65.2 - Marton, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 50.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

65.0.1 - Marton, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 65-bis (Disposizioni in favore delle Vittime del dovere)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;
    2. all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»
  2. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
    Presidente della Repubblica può concedere la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una
    medaglia ricordo in oro.
  3. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e
    affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
    competente.
  4. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini
    entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
  5. In occasione delle celebrazioni del 2 giugno di ogni anno, particolari momenti di ricordo ed eventi di
    celebrazione sono dedicati alle vittime del dovere, in loro memoria.
  6. È istituito presso il Ministero della Giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime del dovere, con il compito di
    analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, e giuridica che afferiscono alle medesime e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione sociale.
  7. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero
    Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.
  8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
    proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo per cui si provvede tramite con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 65-ter (Disposizioni di carattere fiscale ed economico in favore delle Vittime del dovere)

  1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro
    familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
    all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
  2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n 232, relativo all'esenzione dei trattamenti
    pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.
  3. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
    243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  4. Per gli oneri derivanti dai commi 1,2 e 3 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  5. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio erogabili ai sensi dall'articolo 4 della legge 23
    novembre 1998, n. 407, il fondo di cui al medesimo articolo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024» con le seguenti: «39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

«Art. 65-quater (Disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato in favore delle Vittime del dovere)

  1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e
    successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
  3. L'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima
    del Dovere possono sempre inscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.
  4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo
    i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
  6. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
  7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione
    di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
  8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali
    normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.
  9. Per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è
    autorizzata la spesa di 1 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024» con le seguenti: «99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»."

67.28 - Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a
decorrere dal 2 giugno 1946."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Si ringraziano il Sen. Alessandro Alfieri (PD), il Sen. Alfredo Bazoli (PD), la Sen. Maria Domenica Castellone (M5S), la Sen. Concetta Damante (M5S), il Sen. Graziano Delrio (PD), la Sen. Francesca La Marca (PD), il Sen. Bruno Marton (M5S), il Sen. Franco Mirabelli (PD), il Sen. Stefano Patuanelli (M5S), la Sen. Vincenza Rando (PD), la Sen. Anna Rossomando (PD), la Sen. Valeria Valente (PD), il Sen. Walter Verini (PD), per aver accolto le nostre istanze.

L’esame della Legge di bilancio si sta svolgendo presso la V Commissione Bilancio e sarà nostra cura tenerVi aggiornati in ordine a eventuali sviluppi.

Con i migliori saluti

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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