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09 OTTOBRE 2025
"Una svolta storica per i militari ammalatisi in missione: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riconosce la presunzione della causa di servizio" approfondimento dell' Avv. Andrea Bava

 

Nei giorni scorsi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha finalmente risolto una problematica interpretativa di enorme rilievo, che per anni ha causato profondo disagio e incertezza: la questione relativa ai militari ammalatisi dopo l’esposizione a fattori nocivi, in particolare nei teatri operativi all’estero, e alle conseguenze drammatiche che ciò ha comportato per loro e per le loro famiglie, specie nei casi con esito infausto.

In materia di causa di servizio vige la regola generale della necessità di provare il nesso causale tra attività svolta e malattia. Tuttavia, per patologie tumorali o multifattoriali, tale prova è notoriamente diabolica, ossia praticamente impossibile da fornire. La difficoltà è aggravata dal fatto che il Ministero della Difesa, nel tempo, ha sempre diffuso dati rassicuranti sulla salubrità dei contesti operativi esteri e dei poligoni di tiro, rendendo estremamente arduo per i singoli dimostrare il contrario.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza amministrativa ha assunto orientamenti divergenti: da un lato, alcuni giudici più innovativi ritenevano che, per chi fosse stato impiegato in missioni o contesti potenzialmente nocivi, dovesse presumersi una certa pericolosità ambientale, tanto da annullare i dinieghi di causa di servizio che non ne tenessero conto; dall’altro, un indirizzo più rigoroso continuava a richiedere la prova piena del nesso causale, spesso affidandosi a perizie d’ufficio che, data la complessità scientifica e il tempo trascorso dall’esposizione, difficilmente potevano dare esito favorevole al ricorrente.

Di fronte a questa situazione iniqua, numerosi militari e familiari si sono rivolti all’Associazione Vittime del Dovere, che da anni si batte per il riconoscimento dei diritti di chi si è ammalato in servizio.

Come legale di fiducia dell’Associazione, ho ritenuto necessario fondare una nuova linea interpretativa su una base normativa solida, individuata nell’articolo 603 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). Tale disposizione prevede un impegno economico specifico per i militari che abbiano contratto infermità dopo esposizione in poligoni di tiro, luoghi di stoccaggio di munizionamento o teatri operativi all’estero, e fa riferimento esplicito non solo ai benefici assistenziali per le Vittime del Dovere, ma anche, testualmente, “ai fini del riconoscimento della causa di servizio”.

Proprio su questa base, la Corte di Cassazione aveva già riconosciuto la rilevanza dell’articolo 603 nelle sue pronunce in materia di Vittime del Dovere, valorizzandone la portata presuntiva. Pertanto, nei ricorsi da me presentati in sede amministrativa, ho sostenuto che tale norma introducesse una presunzione legale di dipendenza da causa di servizio nei casi previsti, colmando così la lacuna della disciplina generale di cui al D.P.R. 461/2001.

Per lungo tempo, tuttavia, i giudici amministrativi hanno mostrato resistenze nell’accogliere questa impostazione. Finalmente, all’inizio del 2025, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza del problema, denunciando l’inaccettabile “lotteria giudiziaria” che portava a decisioni opposte in casi identici, e ha individuato nell’articolo 603 la chiave per un’interpretazione uniforme.

La Seconda Sezione ha dunque rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, per ottenere una soluzione definitiva e vincolante.

Il 7 ottobre 2025, l’Adunanza Plenaria si è pronunciata, confermando pienamente la validità della tesi fondata sull’articolo 603 del Codice dell’Ordinamento Militare. In particolare, ha stabilito che, nei casi in cui i militari si siano ammalati dopo l’esposizione in poligoni di tiro, aree di stoccaggio di munizionamento, missioni all’estero o altri contesti di rischio anomalo, la causa di servizio deve ritenersi presuntivamente sussistente. Solo se l’Amministrazione riesce a dimostrare che la malattia ha un’origine diversa da quella presunta, potrà negare il riconoscimento.

Si tratta di una decisione storica, che finalmente introduce una regola chiara e uniforme, ponendo fine all’iniquità derivante dall’onere di una prova impossibile a carico del militare o dei suoi familiari.

Rimane aperta la questione di coloro che, in passato, si sono visti respingere la causa di servizio sulla base del vecchio orientamento. Sarebbe auspicabile che il Ministero procedesse a un riesame d’ufficio di tali situazioni, alla luce della nuova interpretazione. L’Associazione Vittime del Dovere si sta già attivando in tal senso, per chiedere la rivalutazione dei casi ingiustamente decisi secondo il criterio della “prova diabolica”.

Va infine sottolineato che, sebbene la Plenaria abbia fatto riferimento in primo luogo alle patologie tumorali, l’articolo 603 menziona espressamente anche le “infermità o patologie tumorali”, includendo dunque tutte le malattie multifattoriali per le quali la prova dell’origine è scientificamente complessa.

Sarà pertanto impegno dell’Associazione e del sottoscritto proseguire nell’opera di valorizzazione di questa importante conquista, affinché tutti i militari colpiti da infermità legate al servizio possano finalmente ottenere una tutela effettiva e giusta

 

Avv. Andrea Bava

Socio Onorario e Consulente dell'Associazione Vittime del Dovere 

 

 

 

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